COMUNE DI LADISPOLI

Deliberazione n° ____ / 99

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l’eccesso d’illuminazione pubblica e privata esterna determina nella città, oltre ad uno spreco ingente d’energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l’altro, l’osservazione astronomica, impedendo talvolta la possibilità di visione del cielo, anche con effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti e disturbi psico-fisici per i cittadini;

- che il 20 / 25% dell’energia elettrica impegnata per l’illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l’alto con un dispendio economico annuale ingente;

- che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell’uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna finalizzata al:

1. Contenimento del consumo energetico derivante dall’illuminazione esterna pubblica e privata;

2. Miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamente ai cittadini;

 

Ritenuto opportuno esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;

Viste le norme UNI - CEI, gli articoli n° 23, 47 e 51 del Nuovo Codice della Strada e le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dall’Unione Astrofili Italiani e dalla Società Astronomica Italiana;

VISTO il Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna elaborato dall’U.T.C., contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell’inquinamento luminoso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

ritenuto detto Regolamento meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Approvare Il "Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso" allegato alla presente deliberazione.è approvato.

2. Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutività della presente deliberazione.

 

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

ART. 1 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all’art.2 seguente.

B. Gli impianti di illuminazione pubblica particolarmente inquinanti, tipo globi luminosi, fari, ecc, individuati dall’Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

C. Entro (60) sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall’Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

D. Entro (60) sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali fari "Laser".

ART. 2 – Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l’esercizio e la manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, dovranno essere costruiti sia su un’unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia con l’ottica di cui al comma 2.E parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivati dal progettista dell’impianto con apposita relazione. I progetti debbono essere redatti uniformandosi ai valori di illuminamento (Lux) e luminanza (Cd/mq) stabiliti dalla norma U.N.I. 10439 e sue eventuali modifiche future.

B. E’ vietato installare sorgenti luminose che provochino l’abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo.

C. È vietato l’uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse le lampade agli alogenuri solo per applicazioni particolari quali i campi sportivi o le lampade elettroniche a basso consumo di cui al punto 2F.

D. Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale minore o uguale a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali.

È’ lasciata libera scelta circa l’uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione.

E. Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari dovranno avere caratteristiche "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico" come di seguito definite:

"Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio di cui al punto 2.D. In particolare le torri faro dovranno avere una protezione perimetrale schermante di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui al precedente punto 2.D.

F. È vietato l’uso di sorgenti di luce altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne, insegne luminose con fascio luminoso verso l’alto.

Sono ammessi globi luminosi dotati di adeguato schermo non riflettente verso l’alto o lanterne schermate dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra.

Sia per i globi che per le lanterne schermate è obbligatorio l’uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 2.D di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto, come ad esempio per i giardini privati, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo.

Sono ammesse le insegne a muro dotate di paraluce schermante orizzontale lungo quanto l’insegna stessa e profondo una volta e mezza la profondità dell’insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Le insegne verticali su palo devono essere dotate sia di uno schermo orizzontale che di schermi verticali di profondità pari alla profondità dell’insegna stessa o comunque mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Per schermo si intende anche un elemento edile od altro materiale disaccoppiato dall’insegna stessa, tipo pensilina, balcone. Le insegne a giorno, non dotate di luce propria, dovranno essere illuminate dall’alto verso il basso, con una inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto al terreno.

G. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o zone legate alla sicurezza quali incroci stradali, nodi ferroviari, zone portuali, per i quali tale norma è facoltativa, dovranno essere equipaggiati con dispostivi in grado di ridurre, tra il 30 ed il 50 percento, l’intensità della luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo dell’ora solare e dopo le 24.00 nel periodo dell’ora legale, quali:

- orologi o dispositivi notte / mezzanotte;

- cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 W;

- riduttori di flusso luminoso, non applicabili però a lampade al sodio a bassa pressione, per lampade con potenza uguale o superiore a 100 W.

H. Per tutti i nuovi impianti illuminanti edifici e/o monumenti è ammessa solo la tecnica di illuminazione radente dall’alto con lampade di cui al punto 2.D. È prevista deroga solo per soggetti di particolare pregio architettonico, nel quale caso i fasci di luce dovranno comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare.

I. Gli impianti di cui al punto 2.E non potranno superare l’intensità luminosa massima di 0 Candele per 1000 Lumen a 90° ed oltre rispetto alla verticale, sono escluse le lanterne schermate, i globi luminosi schermati, i fari, i proiettori delle torri faro e le torri faro stesse, per tali impianti sono ammesse 30 Candele per 1000 Lumen a 90° ed oltre rispetto alla verticale.

J. È vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali fari "Laser".

K. Comunque tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall’Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

L. I fari su palo o su parete debbono essere asimmetrici e con l’ottica parallela al terreno. E’ ammessa deroga per i fari simmetrici purché l’ottica abbia un’inclinazione massima di 30° rispetto al terreno.

I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con fari asimmetrici con l’integrazione di fari simmetrici inclinati e direzionali, laddove i fari asimmetrici non riescono ad illuminare a sufficienza tutta l’area richiesta.

ART. 3 - Regime autorizzativo.

Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti di cui agli artt. 1 e 2, i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare all’U.T.C. apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato.

L’U.T.C. trasmette copia del progetto alle locali associazioni di astrofili, ove esistenti, per un parere consultivo, che dovrà essere espresso entro 15 gg. dall’invio, trascorsi i quali, in caso di mancato riscontro, detto parere dovrà intendersi favorevole.

Successivamente e comunque non oltre 45 gg. dalla richiesta l’U.T.C. autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. Il diniego deve essere circostanziamente motivato.

ART. 4- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso.

Per la migliore conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalle locali associazioni di astrofili, nonché dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani.

In particolare, le locali Associazioni di astrofili possono provvedere alla comunicazione all’Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate.

Il controllo dell’applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Corpo di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale o delle Associazioni sopra menzionate.

Il Comune, anche di concerto con le Associazioni locali di astrofili o con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani e/o con altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

ART. 5 - Sanzioni e disposizioni finali

A. Il titolare dell’impianto di illuminazione che contravviene alle norme degli articoli 1 e 2, incorre nella sanzione amministrativa da Lire 150.000 a Lire 900.000. Se trattasi di giostre luminose roteanti o fasci di luce fissi rivolti verso il cielo, oltre la suddetta sanzione, è d’obbligo spengere l’impianto all’atto dell’elevazione del verbale. Tutti gli altri impianti non in regola, debbono essere messi a norma entro e non oltre 180 gg. dalla data di elevazione del verbale.

B. Chiunque progetta e/o realizza impianti contravvenendo il comma A dell’Art.2 e/o l’iter previsto dall’Art.3, incorre nella sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000, per ogni punto luce non conforme.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.

 

CieloBuio - Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno