Regione del Veneto

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 22
Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a la seguente legge regionale:    

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

  1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano :
  1. alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
  2. agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1,500 lumen.

  Art. 2 Definizione

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

  Art. 3 Competenze della Regione

  1. Sono di competenza della Regione :
  1. la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 5;
  2. l'incentivazione all'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
  3. la divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
  4. la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

  Art. 4 Competenze dei Comuni

  1. Sono di competenza dei Comuni:
  1. la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;
  2. l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  3. i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;
  4. l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12;
  5. gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.

  Art. 5 Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso

  1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):
  1. le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
  2. le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministratore comunale e le relative procedure;
  3. i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
  4. le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
  5. le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n.394/1991;
  6. i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.

  Art. 6 Piano comunale dell'illuminazione pubblica

  1. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:
  1. sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
  2. riduzione dell'inquinamento luminoso;
  3. risparmio energetico;
  4. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
  5. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica indica, tra l'altro, le modalità e i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.  

Art. 7 Disposizioni integrative del regolamento edilizio

  1. I Comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.

Art. 8 Tutela dell'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

  1. Sono tutelati dalla presente legge:
  1. gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;
  2. gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.

Art. 9 Misure di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

  1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo.
  2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:
  1. 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui all'allegato A;
  2. 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui all'allegato B.

  Art. 10 Contributi regionali ai Comuni

  1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.
  2. La Regione concede ai Comuni contributi per l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.
  3. Per ottenere i contributi di cui ai commi1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
  4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  1. Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
  2. Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
  3. Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991.

  Art. 11 Norme transitorie

  1. Fino al'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C.
  2. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.

  Art. 12 Sanzioni

  1. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.
  2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
  3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a. lire10 milioni..
  4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
  5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.

  Art. 13 Norma Finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995", iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio preventivo per l'anno 1997.
  2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e cassa.
  3. Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.

______  

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione veneta.  

Venezia, 27 giugno 1997  
Galan

ALLEGATO A (previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a)

Osservatori astronomici professionali:

  1. Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune di Asiago (Vicenza);
  2. Osservatorio astrofisico dell'Università degli studi di Padova, in comune di Asiago (Vicenza)

  ALLEGATO B (previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b)  

Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione:

  1. Osservatorio del Col Drusciè, Associazione Astronomica Cortinese, località Col Drusciè, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
  2. Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili, località Vignui, in comune di Feltre (Belluno)
  3. Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno)
  4. Osservatorio "Giuseppe Colombo", Gruppo Astrofili di Padova, Via Cornaro 1 b, in comune di Padova;
  5. Osservatorio Collegio PIO X, Associazione Astrofili Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
  6. Osservatorio del "Centro Incontri con la natura", Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa (Treviso)
  7. Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso)
  8. Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di Dossobuono, in comune di Verona;
  9. Osservatorio "Le Pleiadi", località settimo, in comune di Pescantina (Verona);
  10. .Sito astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
  11. .Sito astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
  12. .Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio (Vicenza);
  13. .Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico: installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza).

  ALLEGATO C (previsto dall'articolo 11)  

 Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna.

  1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.
  2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
  3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
  4. Limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
  5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

 

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