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08 Ott 2008 - 03:30
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DarkSky in Europe![]() Consult English Section: "Dark Sky in Europe" Download the guidelines paper "European Effort to prevent Light Pollution" based on the Lombardy Law number 17 of year 2000 13777-CieloBuio![]() November 2000 - Minor Planet Circulars (13777) Cielobuio = 1998 UV6 Discovered 1998 Oct. 20 by M. Cavagna and A. Testa at Sormano. Motivazione: "...Cielobuio ha giocato un ruolo fondamentale di supporto all''approvazione della legge regionale della Lombardia contro l''inquinamento luminoso, una delle più avanzate del mondo..." |
Legge o PDL: Legge della Regione Lombardia n. 38 del 21/12/2004Inviato da: Adminbabababa di Giovedì, 13 Gennaio 2005 - 01:21
4117 Letture
Il 15 dicembre scorso la Legge della Regione Lombardia n. 17/2000 è stata modificata ed aggiornata mediante delibera del consiglio regionale.
I riferimenti legislativi sono i seguenti: Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 2° suppl. Ordinaria al n° 52 - 24 Dicembre 2004 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000 n.17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed uteriori disposizioni". COSA CAMBIA? News: Gran Bretagna: legge contro l'inquinamento luminosoInviato da: Adminbabababa di Venerdì, 10 Dicembre 2004 - 08:30
1588 Letture
In Gran Bretagna è stata approvata una legge chiamata dell'"ambiente e vicinato pulito". In essa, tra le altre cose, si parla di inquinamento luminoso e di disturbo dovuto alla luce artificiale.
Regolamento: Regolamento di Riposto (CT): un modello da imitare!Inviato da: Adminbabababa di Martedì, 09 Novembre 2004 - 10:13
1842 Letture
Grazie al lavoro ed al supporto dell'Associazione Astrofili Ionico-Etnei e del suo presidente Salvatore Santoro, E' stato recentemente approvato a Riposto (CT) il primo regolamento comunale per la protezione del cielo notturno e per il risparmio energetico sul territorio siciliano.
Prefetto o Sentenza: TAR PA 200401524 - PROV. TRAPANI - SAN VITO LO CAPO - INQUINAMENTO LUMINOSOInviato da: Adminbabababa di Venerdì, 01 Ottobre 2004 - 11:36
2816 Letture
Una nuova sentenza utile nella lotta all'inquinamento Luminoso è stata emessa dal Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II.
Si riporta il testo completo. Ordinanza o Delibera: La legge n.10/02 delle Marche: Perfettamente CostituzionaleInviato da: Adminbabababa di Lunedì, 05 Luglio 2004 - 10:35
1485 Letture
LA LEGGE REGIONE MARCHE 10/02 SUPERA LO SCOGLIO DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Articolo: Scattano gli esposti in VenetoInviato da: Adminbabababa di Domenica, 09 Maggio 2004 - 09:17
1126 Letture
Dalle parole ai fatti - Venetostellato prende posizione a Padova
Legge o PDL: Approvata la modifica alla Legge Regionale PiemonteInviato da: Adminbabababa di Domenica, 04 Aprile 2004 - 11:19
1361 Letture
Il nostro Don Ezio Fonio ci informa che:
Con il supplemento 1 al Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2004 è stata ufficializzata la modifica della LR31/00 Piemonte in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico: con l'intervento legislativo tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati che complessivamente hanno un flusso luminoso superiore a 25000 lumen - poco più di quello di un faro da 400 W con lampada al mercurio (luce bianca) od al solio alta presione da 175W (luce arancio) - devono essere soggetti a limitazioni della luce inviata verso l'alto. Regolamento: Regolamento Comunale di La SpeziaInviato da: Adminbabababa di Domenica, 14 Marzo 2004 - 10:53
1174 Letture
Il nostro Giulio Scarfi ci invia il Regolameto Comunale anti inquinamento luminoso appena varato dal comune di La Spezia.
Legge o PDL: Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29/09/2003Inviato da: Adminbabababa di Mercoledì, 31 Dicembre 2003 - 03:42
1843 Letture
LEGGE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
n. 19 del 29 Settembre 2003 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" Scarica copia del documento in versione Word Scarica copia del documento in versione PDF Regolamento: Regolamento Comunale di PalermoInviato da: Adminbabababa di Mercoledì, 31 Dicembre 2003 - 01:02
931 Letture
Regolamento comunale per l'illumiazione pubblica adottato dal comune di Palermo
Regolamento: Regolamento Comunale ModelloInviato da: Adminbabababa di Mercoledì, 31 Dicembre 2003 - 12:59
1209 Letture
Regolamento comunale normalizzato. Versione per la regione Lombardia da utilizzarsi anche in eventuali altre regioni eliminando i riferimenti alla LR17/00.
Regolamento: Regolamento Comunale di MonzaInviato da: Adminbabababa di Martedì, 30 Dicembre 2003 - 01:10
945 Letture
Regolamento per d'Illuminazione Pubblica e Privata del Comune di Monza. Ottimo esempio di Regolamento comunale conforme alla LR17/00
Regolamento: MONZA: Regolamento Comunale anti I.L.Inviato da: Adminbabababa di Giovedì, 31 Luglio 2003 - 11:32
1547 Letture
Testo del Regolamento Comunale anti Inquinameto Luminoso di cui recentemente si è dotato anche il Comune di Monza.
Ordinanza o Delibera: Ordinanza Comune di Negrar (VE)Inviato da: Adminbabababa di Sabato, 03 Maggio 2003 - 09:47
931 Letture
Orinanza per la prevenzione dell'inquinamento luminoso
Inquinamento Luminoso alla CameraInviato da: Adminbabababa di Lunedì, 10 Marzo 2003 - 09:46
588 Letture
La Camera ha oggi votato una risoluzione che impegnerà il Governo italiano a proporre all'UNESCO il Cielo notturno quale patrimonio dell'Umanità
Ordinanza o Delibera: ROMA: cantieri, ponteggi e Inquinamento LuminosoInviato da: Adminbabababa di Giovedì, 06 Marzo 2003 - 03:48
1039 Letture
Deliberazione n. 37 del 21 Gennaio 2003 del Comune di Roma.
Regolamento: COMUNE DI MELISSANO (LE) - Regolamento ComunaleInviato da: Adminbabababa di Domenica, 02 Marzo 2003 - 01:24
1284 Letture
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
Ordinanza o Delibera: Regione Veneto - Delibera n. 2301 del 22 giugno1998Inviato da: Adminbabababa di Giovedì, 20 Febbraio 2003 - 01:47
1062 Letture
Regione del Veneto
Deliberazione della Giunta n. 2301 del 22 GIU. 1998 OGGETTO: L.R. n. 22/97 - Prevenzione dell'inquinamento luminoso. Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previste L’Assessore Sergio Berlato riferisce. La Legge regionale 27 giugno 1997 n. 22 prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 1’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. Agli articoli 5 e 6, la legge prevede la predisposizione da parte della Regione e dei Comuni rispettivamente del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) e dei Piani Comunali dell’Illuminazione Pubblica. Compito del P.R.P.I.L. e, in particolare, definire le norme tecniche relative alle varie tipologie di impianti di illuminazione esterna, i criteri per 1’individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, le misure di protezione per gli stessi ed i criteri di predisposizione dei Piani Comunali di Illuminazione Pubblica che, a loro volta dovranno indicare le modalità ed i termini per il loro adeguamento alle norme antiinquinamento. L’art. 8 della L.R. 22/97 prevede la tutela dell’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici e dei siti di osservazione, mentre all’art. 9 sono prescritte le misure minime di protezione da applicarsi in attesa che venga approvato il P.R.P.I.L.. Sono state istituite delle zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti di osservazione individuati all’art. 8 aventi un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a 25 km. per gli osservatori professionali e 10 km. per quelli non professionali c per i siti; in tali zone e vietato ai soggetti privati 1’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra i 25 ed i 50 km. dagli osservatori professionali, tali fasci andranno orientati ad almeno 90° dalla direzione in cui si trovano i telescopi, mentre entro 1 km. in linea d’aria dagli osservatori professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione verso 1’alto. L’art. 9 della legge citata prescrive al comma 5 che la Giunta Regionale provveda ad individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000 le zone di protezione suddette e che copia della documentazione cartografica venga inviata ai Comuni interessati. In mancanza di una Carta Tecnica Regionale nella suddetta scala e stanti le difficoltà, soprattutto di ordine temporale ed autorizzativo, per ottenere tale cartografia da altri Enti od Autorità, si è optato per 1’utilizzazione della esistente cartografia regionale in scala 1:250.000 che garantisce egualmente una sufficiente approssimazione nella individuazione delle distanze di rispetto previste. La Direzione Regionale per la Tutela dell’Ambiente ha provveduto pertanto ad individuare, su opportuna cartografia regionale in scala 1:250.000, le fasce di particolare protezione di cui sopra, nonché i Comuni territorialmente in esse ricadenti, secondo l’allegato elenco. Si propone pertanto: · di approvare la cartografia in scala 1:250.000 e 1’elenco dei Comuni, che faranno parte integrante del presente provvedimento, nonché di richiamare i Comuni citati al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/97 per le rispettive fasce di appartenenza cosi come sopra definite; · di inserire interamente i Comuni che ricadono per più del 50% del proprio territorio nell’area di vincolo; · di escludere i Comuni il cui territorio ricada nell’area di vincolo per meno del 50%. L ’ Assessore Sergio Berlato conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, Assessore Sergio Berlato, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato 1’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; VISTA la L.R. 27 giugno 1997, n. 22; DELIBERA 1) sono approvati la cartografia in scala 1:250.000 e 1’elenco dei Comuni territorialmente ricadenti nelle rispettive fasce di protezione degli osservatori e dei siti di osservazione dall’inquinamento luminoso, che vengono allegati al presente documento e di cui fanno parte integrante; 2) di inserire interamente i Comuni che ricadono per più del 50% del proprio territorio nell’area di vincolo 3) di escludere i Comuni il cui territorio ricada nell’area di vincolo per meno del 50% 4) e fatto obbligo ai suddetti Comuni il rispetto delle norme previste dall’art. 9 della L.R. n. 22/97 e 1’adeguamento alle stesse; 5) la Direzione per la Tutela dell’Ambiente e incaricata di verificare e far rispettare quanto sopra riportato al punto 4) e di provvedere a trasmettere ai Comuni interessati copia della cartografia approvata. Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIODott. Gianfranco Zanetti IL PRESIDENTEOn. Dott. Giancarlo Galan Ordinanza o Delibera: Bussolengo - Ordinanza del sindacoInviato da: Adminbabababa di Giovedì, 20 Febbraio 2003 - 01:38
843 Letture
Comune di Bussolengo
Provincia di Verona Piazza Nuova , 14 – 37012 – Bussolengo (VR) Telefono 045-6769900 – fax 045-6769960 UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI PROT. N° 20808 Bussolengo 26 settembre 2000 Ordinanza n°36 del 26 set.2000 Oggetto: SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D'INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 APRILE 1992 N°285, RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL'USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N°22, RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. IL SINDACO RICHIAMATO - l’art. 23 del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e sue modifiche e integrazioni, secondo cui, per effetto del comma 1, lungo le strade e in vista di esse è vietato collocare”sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensionamento, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”; ACCERTATO - Che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano verso l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti,, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade; CONSTATATO - Che essi, proprio in relazione alla loro natura, alla specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; CONSTATATO - Inoltre, che tali fari impediscono l’osservazione notturna del cielo e che Bussolengo rientra nei vincoli stabiliti dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n° 22 ”Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”; RAVVISATA - La necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di rispettare la legge regionale n° 22/1997 ed evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l’incolumità dei cittadini così come previsto dall’art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada; CON PIENI POTERI CONFERITI DALL'ART.38 DELLA LEGGE 08/06/1990 N°142; ORDINA q In via cautelativa, l'immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose del tipo fari rotanti direzionali, ovvero, nel caso di sorgenti luminose già installate, l'immediato divieto di accensione: q La rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la normativa citata, entro 30 giorni(trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle ditte che già hanno installato tali sorgenti luminose prima dell'emissione del presente provvedimento. INFORMA q Che, per tale violazione delle presenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. q Che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n°241 contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla notifica il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. La Polizia Municipale l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. IL SINDACO dott. Lino Venturini la presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a: - Commando di Polizia Municipale - SEDE - Ufficio Lavori Pubblici - SEDE - Commando Carabinieri di Bussolengo - Albo Pretorio - Prefettura di Verona - Questura di Verona E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE. Ordinanza o Delibera: Ordinanza di spegimento del Comune di ChiampoInviato da: Adminbabababa di Domenica, 26 Gennaio 2003 - 02:51
964 Letture
Il testo di una nuova orinanza di spegimento dei fari rotanti per le discoteche, emessa dal Comune di Chiampo.
Ringraziamo Leopoldo Dalla Gassa per la segnalazione |
| coordinamento per la protezione del cielo notturno |