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10 Mag 2008 - 11:04
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DarkSky in Europe![]() Consult English Section: "Dark Sky in Europe" Download the guidelines paper "European Effort to prevent Light Pollution" based on the Lombardy Law number 17 of year 2000 13777-CieloBuio![]() November 2000 - Minor Planet Circulars (13777) Cielobuio = 1998 UV6 Discovered 1998 Oct. 20 by M. Cavagna and A. Testa at Sormano. Motivazione: "...Cielobuio ha giocato un ruolo fondamentale di supporto all''approvazione della legge regionale della Lombardia contro l''inquinamento luminoso, una delle più avanzate del mondo..." |
Ordinanza o Delibera: Se la luce inquina paga l'amministrazioneInviato da: redazione di Martedì, 04 Marzo 2008 - 09:24
901 Letture
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3130 dell'8 febbraio 2008, ha stabilito che sono risarcibili anche i danni da inquinamento luminoso. Ne ha dato notizia in questi giorni il quotidiano "Il Sole 24 Ore" riportando l'accoglimento da parte della III Sezione Civile della Corte di Cassazione del ricorso di un imprenditore agricolo, che aveva chiesto il risarcimento danni per la perdita di produzione dovuta all'alterazione delle "fotosintesi vegetale" causata dalle lampade di illuminazione collocate lungo la strada statale confinante col fondo agricolo. Ordinanza o Delibera: Provincia di Bergamo: 1° Finanziamento in Italia di una legge regionaleInviato da: Adminbabababa di Lunedì, 24 Aprile 2006 - 03:57
2647 Letture
La Provincia di Bergamo, la prima in Italia, ha istituito un finanziamento per l'adeguamento degli impianti d'illuminazione obsoleti alla LR17/00.
Oltre ad essere il primo bando di settore , che riduce solo a due anni e mezzo il tempo di rientro medio negli investimenti dei comuni che vi partecipano, con un successivo risparmio per la restante vita dell'impianto (sino a 25 anni), esso si contraddistingue per la promozione di criteri tecnici di selezione di qualità delle scelte tecniche ed ottimizzazione degli impianti. CieloBuio è orgogliosa di presentare questo progetto nato anche con la sua collaborazione e grazie ad una Provincia estremamente attiva e propositiva. Il bando scade il 31 Maggio 2006 Ordinanza o Delibera: La legge n.10/02 delle Marche: Perfettamente CostituzionaleInviato da: Adminbabababa di Lunedì, 05 Luglio 2004 - 10:35
1270 Letture
LA LEGGE REGIONE MARCHE 10/02 SUPERA LO SCOGLIO DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza o Delibera: Ordinanza Comune di Negrar (VE)Inviato da: Adminbabababa di Sabato, 03 Maggio 2003 - 09:47
715 Letture
Orinanza per la prevenzione dell'inquinamento luminoso
Ordinanza o Delibera: ROMA: cantieri, ponteggi e Inquinamento LuminosoInviato da: Adminbabababa di Giovedì, 06 Marzo 2003 - 03:48
812 Letture
Deliberazione n. 37 del 21 Gennaio 2003 del Comune di Roma.
Ordinanza o Delibera: Comune di Cornedo Vicentino - Ordinanza di spegnimento fariInviato da: Adminbabababa di Giovedì, 20 Febbraio 2003 - 01:51
737 Letture
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza Polizia Municipale Tel. 0445/951351 Fax 0445/951152 Pronto intervento 0336/308422 Prot. 13480 Ord. P5 Cornedo Vicentino 16.07.01 Oggetto: SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D’INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23 COMMA l° DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL’USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N. 22 RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO. IL SINDACO RICHIAMATO l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada di cui al D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e sue modifiche ed integrazioni secondo cui, per effetto del comma 1° lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare “sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori e disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; ACCERTATO che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali che rimangono aperti fino a notte inoltrata, potenti fari che nel periodo serale e notturno spingono verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare e localizzare la presenza dei locali medesimi e a catturare l’attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade; CONSTATATO però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specialità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; CONSTATATO, inoltre, che tali fari impediscono l’osservazione notturna del cielo e che il Comune di Cornedo Vicentino rientra nei vincoli stabiliti dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n. 22 recante “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”; RAVVISATA la necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di rispettare la Legge Regionale n. 22/97 ed evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l’incolumità dei cittadini cosi come previsto dall’art. 23 comma 1° del Nuovo Codice della Strada; VISTO l’art. 54 del D. L.vo 267/2000; ORDINA in via cautelativa, l’immediato divieto d’installazione di nuove sorgenti luminose del tipo a fari rotanti direzionali ovvero, nel caso di sorgenti già installate, l’immediato divieto di accensione dal momento della notifica del presente provvedimento; la rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la normativa citata, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle ditte che hanno installato tali sorgenti luminose prima dell’emissione del presente provvedimento. INFORMA che per la violazione delle presenti disposizioni, darà comminata la sanzione prevista dal Codice della Strada; che ai sensi dell’art. 3 comma IV della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. DEMANDA al Comando della Polizia Municipale la verifica del rispetto del presente provvedimento, inoltre, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, l’ufficio Tecnico Comunale e gli organi dì cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285/92 per quanto di competenza. IL SINDACO Ordinanza o Delibera: Regione Veneto - Delibera n. 2301 del 22 giugno1998Inviato da: Adminbabababa di Giovedì, 20 Febbraio 2003 - 01:47
746 Letture
Regione del Veneto
Deliberazione della Giunta n. 2301 del 22 GIU. 1998 OGGETTO: L.R. n. 22/97 - Prevenzione dell'inquinamento luminoso. Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previste L’Assessore Sergio Berlato riferisce. La Legge regionale 27 giugno 1997 n. 22 prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 1’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. Agli articoli 5 e 6, la legge prevede la predisposizione da parte della Regione e dei Comuni rispettivamente del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) e dei Piani Comunali dell’Illuminazione Pubblica. Compito del P.R.P.I.L. e, in particolare, definire le norme tecniche relative alle varie tipologie di impianti di illuminazione esterna, i criteri per 1’individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, le misure di protezione per gli stessi ed i criteri di predisposizione dei Piani Comunali di Illuminazione Pubblica che, a loro volta dovranno indicare le modalità ed i termini per il loro adeguamento alle norme antiinquinamento. L’art. 8 della L.R. 22/97 prevede la tutela dell’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici e dei siti di osservazione, mentre all’art. 9 sono prescritte le misure minime di protezione da applicarsi in attesa che venga approvato il P.R.P.I.L.. Sono state istituite delle zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti di osservazione individuati all’art. 8 aventi un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a 25 km. per gli osservatori professionali e 10 km. per quelli non professionali c per i siti; in tali zone e vietato ai soggetti privati 1’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra i 25 ed i 50 km. dagli osservatori professionali, tali fasci andranno orientati ad almeno 90° dalla direzione in cui si trovano i telescopi, mentre entro 1 km. in linea d’aria dagli osservatori professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione verso 1’alto. L’art. 9 della legge citata prescrive al comma 5 che la Giunta Regionale provveda ad individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000 le zone di protezione suddette e che copia della documentazione cartografica venga inviata ai Comuni interessati. In mancanza di una Carta Tecnica Regionale nella suddetta scala e stanti le difficoltà, soprattutto di ordine temporale ed autorizzativo, per ottenere tale cartografia da altri Enti od Autorità, si è optato per 1’utilizzazione della esistente cartografia regionale in scala 1:250.000 che garantisce egualmente una sufficiente approssimazione nella individuazione delle distanze di rispetto previste. La Direzione Regionale per la Tutela dell’Ambiente ha provveduto pertanto ad individuare, su opportuna cartografia regionale in scala 1:250.000, le fasce di particolare protezione di cui sopra, nonché i Comuni territorialmente in esse ricadenti, secondo l’allegato elenco. Si propone pertanto: · di approvare la cartografia in scala 1:250.000 e 1’elenco dei Comuni, che faranno parte integrante del presente provvedimento, nonché di richiamare i Comuni citati al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/97 per le rispettive fasce di appartenenza cosi come sopra definite; · di inserire interamente i Comuni che ricadono per più del 50% del proprio territorio nell’area di vincolo; · di escludere i Comuni il cui territorio ricada nell’area di vincolo per meno del 50%. L ’ Assessore Sergio Berlato conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, Assessore Sergio Berlato, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato 1’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; VISTA la L.R. 27 giugno 1997, n. 22; DELIBERA 1) sono approvati la cartografia in scala 1:250.000 e 1’elenco dei Comuni territorialmente ricadenti nelle rispettive fasce di protezione degli osservatori e dei siti di osservazione dall’inquinamento luminoso, che vengono allegati al presente documento e di cui fanno parte integrante; 2) di inserire interamente i Comuni che ricadono per più del 50% del proprio territorio nell’area di vincolo 3) di escludere i Comuni il cui territorio ricada nell’area di vincolo per meno del 50% 4) e fatto obbligo ai suddetti Comuni il rispetto delle norme previste dall’art. 9 della L.R. n. 22/97 e 1’adeguamento alle stesse; 5) la Direzione per la Tutela dell’Ambiente e incaricata di verificare e far rispettare quanto sopra riportato al punto 4) e di provvedere a trasmettere ai Comuni interessati copia della cartografia approvata. Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIODott. Gianfranco Zanetti IL PRESIDENTEOn. Dott. Giancarlo Galan Ordinanza o Delibera: Bussolengo - Ordinanza del sindacoInviato da: Adminbabababa di Giovedì, 20 Febbraio 2003 - 01:38
640 Letture
Comune di Bussolengo
Provincia di Verona Piazza Nuova , 14 – 37012 – Bussolengo (VR) Telefono 045-6769900 – fax 045-6769960 UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI PROT. N° 20808 Bussolengo 26 settembre 2000 Ordinanza n°36 del 26 set.2000 Oggetto: SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D'INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 APRILE 1992 N°285, RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL'USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N°22, RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. IL SINDACO RICHIAMATO - l’art. 23 del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e sue modifiche e integrazioni, secondo cui, per effetto del comma 1, lungo le strade e in vista di esse è vietato collocare”sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensionamento, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”; ACCERTATO - Che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano verso l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti,, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade; CONSTATATO - Che essi, proprio in relazione alla loro natura, alla specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; CONSTATATO - Inoltre, che tali fari impediscono l’osservazione notturna del cielo e che Bussolengo rientra nei vincoli stabiliti dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n° 22 ”Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”; RAVVISATA - La necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di rispettare la legge regionale n° 22/1997 ed evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l’incolumità dei cittadini così come previsto dall’art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada; CON PIENI POTERI CONFERITI DALL'ART.38 DELLA LEGGE 08/06/1990 N°142; ORDINA q In via cautelativa, l'immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose del tipo fari rotanti direzionali, ovvero, nel caso di sorgenti luminose già installate, l'immediato divieto di accensione: q La rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la normativa citata, entro 30 giorni(trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle ditte che già hanno installato tali sorgenti luminose prima dell'emissione del presente provvedimento. INFORMA q Che, per tale violazione delle presenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. q Che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n°241 contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla notifica il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. La Polizia Municipale l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. IL SINDACO dott. Lino Venturini la presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a: - Commando di Polizia Municipale - SEDE - Ufficio Lavori Pubblici - SEDE - Commando Carabinieri di Bussolengo - Albo Pretorio - Prefettura di Verona - Questura di Verona E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE. Ordinanza o Delibera: Ordinanza di spegimento del Comune di ChiampoInviato da: Adminbabababa di Domenica, 26 Gennaio 2003 - 02:51
685 Letture
Il testo di una nuova orinanza di spegimento dei fari rotanti per le discoteche, emessa dal Comune di Chiampo.
Ringraziamo Leopoldo Dalla Gassa per la segnalazione Ordinanza o Delibera: Ordinanza di spegnimento di fari rotanti - LR LazioInviato da: Adminbabababa di Venerdì, 06 Dicembre 2002 - 05:52
435 Letture
Ordinanza o Delibera: Ordinanza del Comune di Monza per lo spegnimento di un faro rotanteInviato da: Adminbabababa di Lunedì, 11 Novembre 2002 - 02:58
1519 Letture
Il testo e le scansioni dell'ordinanza del Comune di Monza datata 6/9/2002, con la quale è disposto l'immediato spegimento del faro rotante di una discoteca
Ordinanza o Delibera: Ordinanza contro i fari rotanti del comune di Arzignano (VI)Inviato da: Adminbabababa di Venerdì, 27 Settembre 2002 - 03:46
755 Letture
Ecco il testo dell'ordinanza protocollare 31156/DG/gc del 02/09/02 emessa nel Comune di Arzignano (Vicenza), dal Sindaco Gianfranco Signorin
Ordinanza o Delibera: MOZIONE - Comune di Magnago (MI)Inviato da: Adminbabababa di Venerdì, 05 Luglio 2002 - 11:42
601 Letture
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002
Il sottoscritto Dott. Andrea ferrati, Capogruppo in consiglio Comunale di Magnago – Bienate Democratica, propone la seguente MOZIONE Ordinanza o Delibera: Legge regionale del Veneto 27 giugno 1997, n° 22 - Elenco comuniInviato da: Adminbabababa di Sabato, 01 Dicembre 2001 - 06:51
431 Letture
Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n° 22.
Suddivisione per provincia Selezionare: Elenco Comuni Ordinanza o Delibera: Esempio di Ordinanza tipo per lo spegnimento di fasci di luce "Laser" pubblicitaInviato da: Adminbabababa di Domenica, 18 Novembre 2001 - 01:42
472 Letture
(Provvedimenti già adottati da numerosi comuni: Desenzano, S.Vittore Olona, Lovere, etc…)
COMUNE DI …………………. Ordinanza No. …… del ……………. Ordinanza o Delibera: Regione del Veneto Deliberazione della Giunta n. 2301 del 22 GIU. 1998Inviato da: Adminbabababa di Domenica, 18 Novembre 2001 - 09:13
490 Letture
OGGETTO: L.R. n. 22/97 - Prevenzione dell'inquinamento luminoso. Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previste
Ordinanza o Delibera: Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2611 del 11 Dicembre 2000Inviato da: Adminbabababa di Domenica, 18 Novembre 2001 - 09:11
447 Letture
"Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"
Ordinanza o Delibera: CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA - Ordinanza 26/5/1998Inviato da: Adminbabababa di Sabato, 17 Novembre 2001 - 07:10
501 Letture
Ordinanza di divieto di installazione o accensione di sorgenti luminose.
R.O.n. 138 P.G.n. 9455 P.M.: R.O.n. 66 Prot. n. 1753 Ordinanza o Delibera: TOWNSHIP OF BRIGHTON LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN ORDINANCE NO. 143Inviato da: Adminbabababa di Sabato, 17 Novembre 2001 - 07:09
338 Letture
AN ORDINANCE AMENDING THE CODIFIED BRIGHTON TOWNSHIP ZONING ORDINANCE BY ADDING A NEW SECTION 5-11, OUTDOOR LIGHTING, TO PROVIDE FOR THE QUALITY OF OUTDOOR NIGHT LIGHTING TO CONSERVE ENERGY, REDUCE LIGHT POLLUTION, AND IMPROVE SAFETY BY LIGHT DIRECTION AND ADDING TO SECTION 2-2, DEFINITIONS.
Ordinanza o Delibera: COMUNE DI BUSSOLENGO - Ordinanza n°36 del 26 set.2000Inviato da: Adminbabababa di Sabato, 17 Novembre 2001 - 07:05
548 Letture
SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D'INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 APRILE 1992 N°285, RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL'USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N°22, RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.
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