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DarkSky in Europe



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"Dark Sky in Europe"
Download the guidelines paper "European Effort to prevent Light Pollution"
based on the Lombardy Law number 17 of year 2000

13777-CieloBuio


November 2000 - Minor Planet Circulars (13777) Cielobuio = 1998 UV6 Discovered 1998 Oct. 20 by M. Cavagna and A. Testa at Sormano.
Motivazione: "...Cielobuio ha giocato un ruolo fondamentale di supporto all''approvazione della legge regionale della Lombardia contro l''inquinamento luminoso, una delle più avanzate del mondo..."
CieloBuio's Asteroid Kids

Circolare: Prefetto di Mantova: Circolare Prot.n.64\28\99\Gab.

Inviato da: Adminbabababa di Domenica, 18 Novembre 2001 - 01:27 Versione Stampabile Vers. stampa  Invia ad un amico Segnala l'articolo
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Mantova 14 luglio 1999

Ai Sigg. Sindaci
Dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario
del Comune di
Redondesco

E p.c. Al Sig. Presidente
Amministrazione Provinciale
MANTOVA

Al Compartimento della
Viabilità per la Lombardia
P.zza Sraffa 11
MILANO

Alle Sezione Polizia Stradale
MANTOVA

Alla Questura
Ufficio P.A.S.
MANTOVA

Al Comando Prov.le
Carabinieri
MANTOVA

Oggetto: Inquinamento luminoso
Stante la ricorrenza del problema dell’inquinamento luminoso nelle ore notturne, si ritiene opportuno rammentare alle SS. LL. il contenuto precettivo dell’art.23, 1° e 4° comma del nuovo codice della strada , nella parte in cui – in tema di pubblicità (sia diretta, sia indiretta) sulle strade – stabilisce che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare sorgenti luminose (costituenti pubblicità, diretta o indiretta) visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono:
o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia della segnaletica stradale;
o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
o produrre abbagliamento.
La collocazione dei mezzi pubblicitari (come le sorgenti luminose) lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del nuovo codice della strada, per cui tale atto amministrativo va necessariamente negato nei casi di divieto legale di collocazione. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
Il sanzionamento per la violazione dell’art. 23 del nuovo codice della strada è previsto nello stesso articolo 23, 11°, 12° e 13° comma cit..

Tutto ciò premesso , si rappresenta, in mancanza di più specifici tessuti normativi sia nazionali che regionali, di valutare l’opportunità che i responsabili di procedimento degli Uffici Tecnici Comunali nonché dei Servizi di Polizia Municipale procedano ad un capillare monitoraggio e verifica delle citate sorgenti luminose poste nei centri abitati e lungo le strade extraurbane, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Infatti, le citate irregolari sorgenti luminose – risultando prive di copertura sia superiore che laterale, per cui il fascio luminoso non è orientato esclusivamente verso il basso, con conseguente inutile dannosa dispersione di luminosità nell’ambiente – producono inquinamento luminoso costitutivo di seri danni:
sia al paesaggio e all’ambiente
sia alla sicurezza della circolazione stradale

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione che le SS. LL. vorranno assicurare a vantaggio delle migliori condizioni ambientali e di sicurezza della collettività, si gradirà ricevere cortesi notizie in merito alle iniziative che si riterrà di avviare per la parte di competenza.

IL PREFETTO
Ietto

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